Trasparenza Rifiuti

Pagina dedicata alla Trasparenza Rifiuti del Comune di Verderio

Sezione dedicata alla “Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti” come previsto dalla deliberazione ARERA 444 del 31 ottobre 2019 (https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm) in riferimento ai contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza.

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti.

Tariffe e rapporti con gli utenti

Comune di Verderio | Ufficio Tributi

Raccolta e trasporto rifiuti

Silea SPA

Spazzamento e lavaggio strade

Silea SPA

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti.

Tariffe e rapporti con gli utenti

Comune di Verderio | Ufficio Tributi

C.F. 03504880133

Viale dei Municipi, 2 - Verderio (LC)

039 590591

tributi@comune.verderio.lc.it

comune.verderio.lc.it

Avviso apertura su appuntamento

Lunedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00 (su appuntamento)
Venerdì: 9.00 - 12.30

Raccolta e trasporto rifiuti

Silea SPA

P.IVA 00912620135 - C.F. 83004000135

Via L. Vassena, 6 - Valmadrera (LC)

0341 204411

callcenter@sileaspa.it

Per informazioni sulla raccolta rifiuti chiamare il numero verde 800 004 590 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 18.00.

Spazzamento e lavaggio strade

Silea SPA

P.IVA 00912620135 - C.F. 83004000135

Via L. Vassena, 6 - Valmadrera (LC)

0341 204411

callcenter@sileaspa.it

Per informazioni sulla raccolta rifiuti chiamare il numero verde 800 004 590 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 18.00.

Modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile.

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione.

Avvisi e informazioni

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.

 

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto.

 Avvisi e informazioni

Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile.

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.

Dati su ISPRA

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/07/2020 con cui sono state approvate le agevolazioni TARI anno 2020 e l'applicazione tariffe TARI 2019 per l'anno 2020.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 25/08/2020 con cui sono state approvate le agevolazioni TARI anno 2020 per utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate.
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta per:
    a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: sarà applicata esclusivamente la quota fissa della tariffa;
  2. La tariffa si applica in misura ridotta alle seguenti condizioni:
    a) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, sarà applicata esclusivamente la quota fissa della tariffa;
    b) alle utenze domestiche e relativi accessori che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione che sarà definita contestualmente all’adozione della deliberazione tariffaria. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza che attesti di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento.
  3. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito in Legge n. 23.05.2015 n. 80, è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ALTRE AGEVOLAZIONI

  1. L’Amministrazione, con apposita deliberazione in sede di quantificazione delle tariffe, potrà applicare riduzioni alle seguenti utenze:
    a) utenze domestiche di famiglie numerose;
    b) scuole dell’infanzia paritarie;
    c) strutture di ospitalità temporanea per persone e famiglie in condizioni di grave disagio economico o sociale e in emergenza abitativa;
    d) locali che dismettono apparecchiature per il gioco lecito.

CUMULO DI RIDUZIONI

  1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, la somma delle stesse non potrà, in ogni caso, superare il 60 % della tariffa complessiva.

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

  1. Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 22 può essere finanziato:
    a) inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
    b) mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/07/2020 con cui sono state approvate le agevolazioni TARI anno 2020 e l'applicazione tariffe TARI 2019 per l'anno 2020.

Tariffe TARI 2020

Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/07/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Regolamento TARI

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o tramite Posta Elettronica Certificata - PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della PEC.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, per l’anno di riferimento, in due rate di pari importo, da corrispondere di norma entro le seguenti scadenze:
- 16 luglio;
- 16 settembre,
oppure in un’unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno.
Le date dei versamenti saranno comunque determinate con la deliberazione tariffaria.

Per l'anno 2020, le scadenze delle rate sono previste il:
- 30 settembre,
- 30 novembre.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile.

 

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Pagina aggiornata il 06/09/2023

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